Risposte ad ogni esigenza per la persona e la famiglia
 
Pensioni: meglio non scherzarci sopra e non rimandare all'infinito la scelta di un prodotto previdenziale.

Spesso, infatti, non si pensa al momento in cui smetteremo di lavorare e il nostro tenore di vita dipenderà solo dalla nostra pensione.

FIP è un prodotto creato appositamente per la tua serenità futura.

Grazie a versamenti liberi per importo e frequenza ti potrai garantire una rendita vitalizia, usufruendo della deducibilità fiscale dei premi prevista per questo tipo di prodotti.

FIP prevede in alcuni casi specifici, anche la possibilità di ottenere una liquidazione anticipata.
 
SCHEDA PRODOTTO
 
Per chi é?
Per tutti coloro che vogliono costruirsi una rendita vitalizia all' età pensionabile attraverso una successione di versamenti liberi per importo e frequenza. E' diretta in particolare a:
  a chi vuole beneficiare della deducibilità fiscale dei premi;
  ai lavoratori autonomi;
  alle casalinghe;
  ai familiari fiscalmente a carico.

Prestazioni
In caso di vita:
  a scadenza verrà erogato un capitale rivalutato convertibile in tutto o in parte in una rendita vitalizia. L' erogazione delle prestazioni finali dipende dal momento in cui l' assicurato maturerà il diritto alla liquidazione della pensione nel regime pubblico di appartenenza.

In caso di morte:
  liquidazione agli eredi di un importo pari al totale dei premi netti versati rivalutati.

Versamento dei premi
I premi ricorrenti possono essere programmati dall' assicurato con cadenza annuale, semestrale o trimestrale.

Durata
E' convenzionalmente uguale alla differenza in anni interi fra 65 e l' età dell' assicurato alla decorrenza del contratto.

Liquidazione anticipata
Passati 8 anni dalla sottoscrizione della FIP, è possibile ottenere una liquidazione anticipata per i seguenti motivi:
  acquisto della prima casa per sè o per i figli;
  ristrutturazioni della prima casa;
  spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

Passati 3 anni, invece, puoi ottenere una liquidazione per trasferire il capitale ad altra forma previdenziale.

In ogni momento, comunque, è possibile avere liquidato il capitale anticipatamente per:
  cessazione dell' attività lavorativa senza aver maturato il diritto alla prestazione finale;
  decesso del contraente.
Premi: il premio può essere dedotto nei limiti del 12% del reddito complessivo, con il massimo di 5.164,57 euro.
In particolare:
  per i lavoratori dipendenti che aderiscono già a forme pensionistiche collettive, l' importo complessivamente deducibile è pari al doppio della quota di TFR destinata a detta forma, aumentato dei redditi diversi da quelli di lavoro dipendente; si il lavoratore è un "vecchio iscritto" (che in data 28/04/93 risulti iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita prima del 15/11/92) non si applica il suddetto limite del TFR.
  per i lavoratori autonomi e per i lacoratori dipendenti per i quali non sono operativi forme pensionistiche collettive, viene confermato il limite del 12% del reddito complessivo con un massimo di 5.164,57 euro.

Rendimenti: ritenuta d'imposta dell'11% durante la fase di accumulo.

Prestazioni:
  derivanti da premi non dedotti: non soggette a tassazione;
  erogate in forma di rendita: per la parte derivante dai premi dedotti, costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. La rivalutazione annuale della rendita è soggetta al 12,5%;
  erogate in forma di capitale: se l' ammontare delle prestazioni in forma di capitale è minore ad uguale ad un terzo della prestazione complessiva, sarà oggetto di tassazione separata per la sola parte derivante da premi dedotti. Se è maggiore di un terzo (e nei limiti del 50%), la tassazione sarà applicata anche sui rendimenti annuali già tassati.
Regime fiscale
Premi: il premio può essere dedotto nei limiti del 12% del reddito complessivo, con il massimo di 5.164,57 euro.
In particolare:
  per i lavoratori dipendenti che aderiscono già a forme pensionistiche collettive, l' importo complessivamente deducibile è pari al doppio della quota di TFR destinata a detta forma, aumentato dei redditi diversi da quelli di lavoro dipendente; si il lavoratore è un "vecchio iscritto" (che in data 28/04/93 risulti iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita prima del 15/11/92) non si applica il suddetto limite del TFR.
  per i lavoratori autonomi e per i lacoratori dipendenti per i quali non sono operativi forme pensionistiche collettive, viene confermato il limite del 12% del reddito complessivo con un massimo di 5.164,57 euro.

Rendimenti: ritenuta d'imposta dell'11% durante la fase di accumulo.

Prestazioni:
  derivanti da premi non dedotti: non soggette a tassazione;
  erogate in forma di rendita: per la parte derivante dai premi dedotti, costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. La rivalutazione annuale della rendita è soggetta al 12,5%;
  erogate in forma di capitale: se l' ammontare delle prestazioni in forma di capitale è minore ad uguale ad un terzo della prestazione complessiva, sarà oggetto di tassazione separata per la sola parte derivante da premi dedotti. Se è maggiore di un terzo (e nei limiti del 50%), la tassazione sarà applicata anche sui rendimenti annuali già tassati.