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Pensioni: meglio non scherzarci sopra e non rimandare
all'infinito la scelta di un prodotto previdenziale.
Spesso, infatti, non si pensa al momento in cui smetteremo di lavorare e il
nostro tenore di vita dipenderà solo dalla nostra pensione.
FIP è un prodotto creato
appositamente per la tua serenità futura.
Grazie a versamenti liberi per importo e frequenza ti potrai garantire una
rendita vitalizia, usufruendo della deducibilità fiscale dei premi prevista per
questo tipo di prodotti.
FIP prevede in alcuni casi
specifici, anche la possibilità di ottenere una liquidazione anticipata.
SCHEDA PRODOTTO
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Per tutti coloro che vogliono costruirsi una
rendita vitalizia all' età pensionabile attraverso una successione di
versamenti liberi per importo e frequenza. E' diretta in particolare a:
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a chi vuole beneficiare della deducibilità
fiscale dei premi; |
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ai lavoratori autonomi; |
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alle casalinghe; |
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ai familiari fiscalmente a carico. |
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In caso di vita:
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a scadenza verrà erogato un capitale rivalutato
convertibile in tutto o in parte in una rendita vitalizia. L' erogazione delle
prestazioni finali dipende dal momento in cui l' assicurato maturerà il diritto
alla liquidazione della pensione nel regime pubblico di appartenenza.
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In caso di morte:
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liquidazione agli eredi di un importo pari al
totale dei premi netti versati rivalutati. |
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I premi ricorrenti possono essere programmati
dall' assicurato con cadenza annuale, semestrale o trimestrale.
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E' convenzionalmente uguale alla differenza in
anni interi fra 65 e l' età dell' assicurato alla decorrenza del contratto.
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Passati 8 anni dalla sottoscrizione della FIP, è
possibile ottenere una liquidazione anticipata per i seguenti motivi:
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acquisto della prima casa per sè o per i figli; |
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ristrutturazioni della prima casa; |
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spese sanitarie per terapie ed interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. |
Passati 3 anni, invece, puoi ottenere una liquidazione per
trasferire il capitale ad altra forma previdenziale.
In ogni momento, comunque, è possibile avere liquidato il capitale
anticipatamente per:
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cessazione dell' attività lavorativa senza aver
maturato il diritto alla prestazione finale; |
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decesso del contraente. |
Premi: il premio può essere dedotto nei limiti del 12% del reddito
complessivo, con il massimo di 5.164,57 euro.
In particolare:
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per i lavoratori dipendenti che aderiscono già a
forme pensionistiche collettive, l' importo complessivamente deducibile è pari
al doppio della quota di TFR destinata a detta forma, aumentato dei redditi
diversi da quelli di lavoro dipendente; si il lavoratore è un "vecchio
iscritto" (che in data 28/04/93 risulti iscritto ad una forma pensionistica
complementare istituita prima del 15/11/92) non si applica il suddetto limite
del TFR. |
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per i lavoratori autonomi e per i lacoratori
dipendenti per i quali non sono operativi forme pensionistiche collettive,
viene confermato il limite del 12% del reddito complessivo con un massimo di
5.164,57 euro. |
Rendimenti: ritenuta d'imposta dell'11% durante la fase di accumulo.
Prestazioni:
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derivanti da premi non dedotti: non soggette a
tassazione; |
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erogate in forma di rendita: per la parte
derivante dai premi dedotti, costituiscono reddito assimilato a quello di
lavoro dipendente. La rivalutazione annuale della rendita è soggetta al 12,5%; |
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erogate in forma di capitale: se l' ammontare
delle prestazioni in forma di capitale è minore ad uguale ad un terzo della
prestazione complessiva, sarà oggetto di tassazione separata per la sola parte
derivante da premi dedotti. Se è maggiore di un terzo (e nei limiti del 50%),
la tassazione sarà applicata anche sui rendimenti annuali già tassati.
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Premi: il premio può essere dedotto nei limiti del 12% del reddito
complessivo, con il massimo di 5.164,57 euro.
In particolare:
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per i lavoratori dipendenti che aderiscono già a
forme pensionistiche collettive, l' importo complessivamente deducibile è pari
al doppio della quota di TFR destinata a detta forma, aumentato dei redditi
diversi da quelli di lavoro dipendente; si il lavoratore è un "vecchio
iscritto" (che in data 28/04/93 risulti iscritto ad una forma pensionistica
complementare istituita prima del 15/11/92) non si applica il suddetto limite
del TFR. |
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per i lavoratori autonomi e per i lacoratori
dipendenti per i quali non sono operativi forme pensionistiche collettive,
viene confermato il limite del 12% del reddito complessivo con un massimo di
5.164,57 euro. |
Rendimenti: ritenuta d'imposta dell'11% durante la fase di accumulo.
Prestazioni:
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derivanti da premi non dedotti: non soggette a
tassazione; |
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erogate in forma di rendita: per la parte
derivante dai premi dedotti, costituiscono reddito assimilato a quello di
lavoro dipendente. La rivalutazione annuale della rendita è soggetta al 12,5%; |
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erogate in forma di capitale: se l' ammontare
delle prestazioni in forma di capitale è minore ad uguale ad un terzo della
prestazione complessiva, sarà oggetto di tassazione separata per la sola parte
derivante da premi dedotti. Se è maggiore di un terzo (e nei limiti del 50%),
la tassazione sarà applicata anche sui rendimenti annuali già tassati.
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